Sentenza 386/1991 (ECLI:IT:COST:1991:386)
Massima numero 17633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/10/1991; Decisione del
09/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Titolo
SENT. 386/91 D. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - AMMINISTRATORE STRAORDINARIO - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ASPIRANTI A TALE CARICA - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO - ATTRIBUZIONE AL COMMISSARIO DI GOVERNO, IN CASO DI INERZIA DEGLI ORGANI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME, DI POTERI SOSTITUTIVI - IMPOSSIBILITA' DI CONSIDERARE IL COMMISSARIO "ORGANO DI GOVERNO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 386/91 D. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - AMMINISTRATORE STRAORDINARIO - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ASPIRANTI A TALE CARICA - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO - ATTRIBUZIONE AL COMMISSARIO DI GOVERNO, IN CASO DI INERZIA DEGLI ORGANI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME, DI POTERI SOSTITUTIVI - IMPOSSIBILITA' DI CONSIDERARE IL COMMISSARIO "ORGANO DI GOVERNO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, i poteri di controllo sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni e delle Province autonome hanno carattere eccezionale e possono essere devoluti dalla legge allo Stato soltanto in relazione all'adempimento di obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale, riguardo ai quali l'attivita' delle amministrazioni locali sia vincolata, mediante l'attribuzione del relativo potere ad un'autorita' di governo: ne deriva che, non essendo qualificabile il Commissario di governo (v. massima C) come organo di governo, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi settimo e ottavo, del decreto -legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, nelle parti in cui sono attribuiti al Commissario del governo, ai fini della nomina degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nel caso di inerzia delle autorita' locali, il potere di sostituirsi al Presidente della giunta regionale o provinciale nella formazione dell'elenco degli aspiranti a tale ufficio ed altresi' quello di sostituirsi alla giunta regionale e provinciale nella nomina dell'amministratore straordinario. - Sui poteri di controllo sostitutivo dello Stato v. S. nn. 37/1991 e 49/1991; 85/1990; 101/1989, 338/1989 e 460/1989; 177/1988. e v. anche massima E.
Come la Corte ha gia' affermato, i poteri di controllo sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni e delle Province autonome hanno carattere eccezionale e possono essere devoluti dalla legge allo Stato soltanto in relazione all'adempimento di obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale, riguardo ai quali l'attivita' delle amministrazioni locali sia vincolata, mediante l'attribuzione del relativo potere ad un'autorita' di governo: ne deriva che, non essendo qualificabile il Commissario di governo (v. massima C) come organo di governo, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi settimo e ottavo, del decreto -legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, nelle parti in cui sono attribuiti al Commissario del governo, ai fini della nomina degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nel caso di inerzia delle autorita' locali, il potere di sostituirsi al Presidente della giunta regionale o provinciale nella formazione dell'elenco degli aspiranti a tale ufficio ed altresi' quello di sostituirsi alla giunta regionale e provinciale nella nomina dell'amministratore straordinario. - Sui poteri di controllo sostitutivo dello Stato v. S. nn. 37/1991 e 49/1991; 85/1990; 101/1989, 338/1989 e 460/1989; 177/1988. e v. anche massima E.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 88
Altri parametri e norme interposte