Sentenza 167/2021 (ECLI:IT:COST:2021:167)
Massima numero 44178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
23/06/2021; Decisione del
23/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti - Istituzione dell'elenco per la reggenza temporanea dell'incarico - Modalità di individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo - Inquadramento giuridico ed economico dell'incarico di reggenza - Esclusione della relativa spesa dal limite per il lavoro flessibile - Eccedenza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti - Istituzione dell'elenco per la reggenza temporanea dell'incarico - Modalità di individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo - Inquadramento giuridico ed economico dell'incarico di reggenza - Esclusione della relativa spesa dal limite per il lavoro flessibile - Eccedenza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 4, n. 1-bis), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - l'art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, con riferimento alle segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti, istituisce l'elenco per la reggenza temporanea dell'incarico, disciplina le modalità di individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo nonché l'inquadramento giuridico ed economico dell'incarico di reggenza, prevedendo l'esclusione della relativa spesa dal limite per il lavoro flessibile. La norma impugnata dal Governo eccede dalla competenza statutaria dell'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che deve essere esercitata in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Infatti, prevedendo e disciplinando l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno, ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», la Regione ha violato il principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in base al quale l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale. (Precedente citato: sentenza n. 23 del 2019).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 4, n. 1-bis), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - l'art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, con riferimento alle segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti, istituisce l'elenco per la reggenza temporanea dell'incarico, disciplina le modalità di individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo nonché l'inquadramento giuridico ed economico dell'incarico di reggenza, prevedendo l'esclusione della relativa spesa dal limite per il lavoro flessibile. La norma impugnata dal Governo eccede dalla competenza statutaria dell'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che deve essere esercitata in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Infatti, prevedendo e disciplinando l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno, ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», la Regione ha violato il principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in base al quale l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale. (Precedente citato: sentenza n. 23 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
18/05/2020
n. 9
art. 11
co. 1
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
18/05/2020
n. 9
art. 11
co. 2
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
18/05/2020
n. 9
art. 11
co. 3
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
18/05/2020
n. 9
art. 11
co. 4
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte