Sentenza 386/1991 (ECLI:IT:COST:1991:386)
Massima numero 17634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/10/1991; Decisione del
09/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Titolo
SENT. 386/91 E. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' DI POTERI SOSTITUTIVI IN ORDINE ALLA REVOCA E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, SUSSISTENDO NEL CASO I PRESUPPOSTI PER LA PREVISIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 386/91 E. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' DI POTERI SOSTITUTIVI IN ORDINE ALLA REVOCA E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, SUSSISTENDO NEL CASO I PRESUPPOSTI PER LA PREVISIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha avuto modo di affermare, non lede l'autonomia regionale e provinciale la previsione legislativa di un potere surrogatorio attribuito ad un organo di governo in relazione ad attivita' il cui mancato tempestivo esercizio comprometterebbe interessi di rilievo costituzionale ed il cui adempimento, da parte degli organi regionali e provinciali, in presenza dei presupposti di legge, non e' discrezionale ma vincolato e sempre che l'esercizio del potere sostitutivo sia preceduto da formale avviso alle autorita' regionali o provinciali tenute a provvedere. Ricorrendo tali condizioni, legittimamente sono stati attribuiti al Ministro della sanita' - quale organo governativo cui compete la proposta, l'avvio e la responsabilita' attuativa della riforma sanitaria - poteri sostitutivi in ordine alla revoca e alla sostituzione dell'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale, nei casi in cui ricorrano "gravi motivi", o la gestione presenti un forte disavanzo ecc., e il Presidente della giunta della regione o della provincia autonoma non vi abbia provveduto. In tali ipotesi, infatti, non occorre che l'esercizio del potere sostitutivo sia preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, che l'art. 3, lett. f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiede riguardo alla diversa fattispecie della inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 87 e 88 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, ultimo periodo, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito dalla legge 4 aprile 1991, n. 111). - S. nn. 37/1991; 101/1989 e 338/1989.
Come la Corte ha avuto modo di affermare, non lede l'autonomia regionale e provinciale la previsione legislativa di un potere surrogatorio attribuito ad un organo di governo in relazione ad attivita' il cui mancato tempestivo esercizio comprometterebbe interessi di rilievo costituzionale ed il cui adempimento, da parte degli organi regionali e provinciali, in presenza dei presupposti di legge, non e' discrezionale ma vincolato e sempre che l'esercizio del potere sostitutivo sia preceduto da formale avviso alle autorita' regionali o provinciali tenute a provvedere. Ricorrendo tali condizioni, legittimamente sono stati attribuiti al Ministro della sanita' - quale organo governativo cui compete la proposta, l'avvio e la responsabilita' attuativa della riforma sanitaria - poteri sostitutivi in ordine alla revoca e alla sostituzione dell'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale, nei casi in cui ricorrano "gravi motivi", o la gestione presenti un forte disavanzo ecc., e il Presidente della giunta della regione o della provincia autonoma non vi abbia provveduto. In tali ipotesi, infatti, non occorre che l'esercizio del potere sostitutivo sia preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, che l'art. 3, lett. f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiede riguardo alla diversa fattispecie della inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 87 e 88 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, ultimo periodo, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito dalla legge 4 aprile 1991, n. 111). - S. nn. 37/1991; 101/1989 e 338/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 88
Altri parametri e norme interposte