Sentenza 387/1991 (ECLI:IT:COST:1991:387)
Massima numero 17577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/10/1991;  Decisione del  09/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Massime associate alla pronuncia:  17575  17576


Titolo
SENT. 387/91 C. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - COMITATI DI GESTIONE DELLE U.S.L. - IMPOSSIBILITA' DI SURROGAZIONE DI COMPONENTI VENUTI A MANCARE - CONSEGUENZE - DECADENZA DELL'ORGANO SOLO SE IL NUMERO DEI COMPONENTI RIMASTI SIA INFERIORE ALLA META' - PRETESA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - MANCANZA DI DIVERSI PRINCIPI NELLA LEGISLAZIONE STATALE - CORRISPONDENZA DELLE FINALITA' DELLA NORMA AI PRECETTI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Col disporre che, ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o piu' componenti del comitato di gestione delle Uu.ss.ll. si verifica decadenza dell'organo solo nel caso in cui per tale causa vengano a mancare la meta' piu' uno dei componenti, l'art. 1 del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991 non travalica i limiti statutari della competenza legislativa regionale in materia di disciplina delle unita' sanitarie locali, non potendosi rinvenire l'esistenza di diverso e cogente principio nella legislazione statale. Peraltro, nel suo contenuto sostanziale, la disciplina regionale non intende definire la composizione del comitato di gestione delle unita' sanitarie, anche nella consistenza numerica, in modo difforme dalla legislazione nazionale, ma si prefigge soltanto lo scopo di rendere possibile il funzionamento di tale organo, evitandone lo scioglimento in fattispecie per le quali le leggi statali invocate dal ricorrente (legge n. 833 del 1978 e legge n. 87 del 1986, che ha posto la normativa transitoria in attesa della riforma delle unita' sanitarie locali) non contengono regole. Ne' sussiste violazione dell'art. 97 Cost., dato che la ratio del disegno di legge e' proprio quella di assicurare il buon andamento del servizio sanitario e la normativa impugnata, per quanto detto, risulta idonea a tal fine. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991, sollevata in riferimento agli artt. 17, lett. c) Stat. sic. e 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte