Sentenza 388/1991 (ECLI:IT:COST:1991:388)
Massima numero 17603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  09/10/1991;  Decisione del  09/10/1991
Deposito del 17/10/1991; Pubblicazione in G. U. 23/10/1991
Massime associate alla pronuncia:  17602


Titolo
SENT. 388/91 B. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE REGIONALE DEL DIPENDENTE REGIONALE - PREVISIONE DELLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA' SOLO CON LE DIMISSIONI DALL'IMPIEGO E NON ANCHE CON IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI DIPENDENTI PUBBLICI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'ELETTO A CARICHE PUBBLICHE ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La disciplina delle cause di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente regionale (del tutto analoga a quella - che peraltro esula dal giudizio a quo - relativa alla ineleggibilita' a consigliere provinciale o comunale dei dipendenti di province e comuni) laddove si dispone, a differenza di quanto previsto per tutte le altre categorie di pubblici dipendenti, che la causa di ineleggibilita' cessi solo con le dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura, viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione, sia per l'irragionevolezza del maggior rigore adottato nei confronti del dipendente regionale, che non trova giustificazione alcuna giacche' non puo' certamente configurarsi una diversa e maggiore possibilita' di condizionamento del voto nella semplice sussistenza del rapporto di impiego con la regione, per giunta a qualsiasi livello di importanza e responsabilita', sia per il contrasto radicale tra la previsione delle dimissioni dall'impiego e il principio costituzionale secondo cui chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto alla conservazione del posto di lavoro: ne consegue l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. - Sul diritto alla conservazione del posto di lavoro della persona chiamata a funzioni pubbliche elettive v. in particolare S. n. 6/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte