Sentenza 389/1991 (ECLI:IT:COST:1991:389)
Massima numero 17604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
15/10/1991; Decisione del
15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 06/11/1991
Titolo
SENT. 389/91 A. LEGGI REGIONALI IN GENERE - POSSIBILITA' DI EMANARE NORME RETROATTIVE - ESCLUSIONE, SECONDO LA PRECEDENTE GIURISPRUDENZA, IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA UNITA' DELL'ORDINAMENTO STATALE QUALE LIMITE (EX ART. 117 COST.) DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLE REGIONI - RECENTE DIVERSO ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (IN GIUDIZI SU CASI DI SUCCESSIONE FRA LEGGI REGIONALI) TENDENTE AD EQUIPARARE, IN TEMA DI RETROATTIVITA', I POTERI DEL LEGISLATORE REGIONALE A QUELLI DEL LEGISLATORE STATALE - FONDAMENTO - LIMITI.
SENT. 389/91 A. LEGGI REGIONALI IN GENERE - POSSIBILITA' DI EMANARE NORME RETROATTIVE - ESCLUSIONE, SECONDO LA PRECEDENTE GIURISPRUDENZA, IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA UNITA' DELL'ORDINAMENTO STATALE QUALE LIMITE (EX ART. 117 COST.) DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLE REGIONI - RECENTE DIVERSO ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (IN GIUDIZI SU CASI DI SUCCESSIONE FRA LEGGI REGIONALI) TENDENTE AD EQUIPARARE, IN TEMA DI RETROATTIVITA', I POTERI DEL LEGISLATORE REGIONALE A QUELLI DEL LEGISLATORE STATALE - FONDAMENTO - LIMITI.
Testo
Secondo un recente orientamento della Corte costituzionale riguardo ai problemi della retroattivita' delle leggi regionali, il principio della continuita' o (piu' esattamente) dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato - gia' ritenuto, dalla precedente giurisprudenza, specie per i casi di successione di legge regionale a legge statale - come un ostacolo assoluto dall'art. 117 Cost. alla potesta' delle regioni di emanare leggi retroattive, non puo' piu' considerarsi tale. Conseguentemente, nella definizione di questioni sollevate con riferimento alla successione temporale fra leggi regionali, si e' affermato che l'art. 11 disp. prelim. cod. civ. non puo' assumere per il legislatore regionale altro diverso significato da quello che esso assume per quello statale, cioe' che, ad esclusione della materia penale (ex art. 25 Cost.), materia peraltro estranea alla competenza normativa delle regioni, per l'uno come per l'altro, e' possibile l'emanazione di norme con efficacia retroattiva. Tale affermazione, pur non comportando necessariamente il superamento del principio dell'unita' dell'ordinamento come limite alla retroattivita' delle leggi regionali, costituisce espressione della tendenza, sempre piu' netta, a considerare preminente, in tale problematica, il carattere pariordinato o di uguale valore giuridico, sia pur nei limiti previsti dalla Costituzione, della legislazione regionale rispetto a quella statale, in un sistema, come il nostro, di pluralismo delle fonti normative primarie. - In questo senso: S. nn. 713/1988 e 19/1989; - Nel senso che la regione non possa regolare retroattivamente situazioni contemplate da una norma statale senza violare il principio dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato: S. nn. 44/1957, 91/1982, 13/1980, 23/1978, 123/1957; - Sulla costituzionalizzazione del principio della irretroattivita' della legge soltanto riguardo alla materia penale: a) con riferimento a leggi dello Stato: S. nn. 155/1990, 199/1986, 36/1985, 194/1976, 118/1957; b) con riferimento a leggi regionali: S. nn. 23/1967 e 19/1970.
Secondo un recente orientamento della Corte costituzionale riguardo ai problemi della retroattivita' delle leggi regionali, il principio della continuita' o (piu' esattamente) dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato - gia' ritenuto, dalla precedente giurisprudenza, specie per i casi di successione di legge regionale a legge statale - come un ostacolo assoluto dall'art. 117 Cost. alla potesta' delle regioni di emanare leggi retroattive, non puo' piu' considerarsi tale. Conseguentemente, nella definizione di questioni sollevate con riferimento alla successione temporale fra leggi regionali, si e' affermato che l'art. 11 disp. prelim. cod. civ. non puo' assumere per il legislatore regionale altro diverso significato da quello che esso assume per quello statale, cioe' che, ad esclusione della materia penale (ex art. 25 Cost.), materia peraltro estranea alla competenza normativa delle regioni, per l'uno come per l'altro, e' possibile l'emanazione di norme con efficacia retroattiva. Tale affermazione, pur non comportando necessariamente il superamento del principio dell'unita' dell'ordinamento come limite alla retroattivita' delle leggi regionali, costituisce espressione della tendenza, sempre piu' netta, a considerare preminente, in tale problematica, il carattere pariordinato o di uguale valore giuridico, sia pur nei limiti previsti dalla Costituzione, della legislazione regionale rispetto a quella statale, in un sistema, come il nostro, di pluralismo delle fonti normative primarie. - In questo senso: S. nn. 713/1988 e 19/1989; - Nel senso che la regione non possa regolare retroattivamente situazioni contemplate da una norma statale senza violare il principio dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato: S. nn. 44/1957, 91/1982, 13/1980, 23/1978, 123/1957; - Sulla costituzionalizzazione del principio della irretroattivita' della legge soltanto riguardo alla materia penale: a) con riferimento a leggi dello Stato: S. nn. 155/1990, 199/1986, 36/1985, 194/1976, 118/1957; b) con riferimento a leggi regionali: S. nn. 23/1967 e 19/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte