Sentenza 389/1991 (ECLI:IT:COST:1991:389)
Massima numero 17605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  15/10/1991;  Decisione del  15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 06/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17604  17607


Titolo
SENT. 389/91 B. LEGGI REGIONALI IN GENERE - POSSIBILITA', IN CASO DI SUCCESSIONE DI LEGGE REGIONALE A LEGGE STATALE, DI EMANARE NORME RETROATTIVE - LIMITE DELL'UNITA' DELL'ORDINAMENTO STATALE - NECESSITA' DI CONSIDERARLO, IN BASE AGLI ORIENTAMENTI DELLA PIU' RECENTE E INNOVATIVA GIURISPRUDENZA IN MATERIA, NON COME OSTACOLO ASSOLUTO, MA, ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, QUALE PARAMETRO DEL NECESSARIO COORDINAMENTO FRA LEGGE REGIONALE E LEGISLAZIONE STATALE - CONSEGUENZE - AMMISSIBILE INCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE SU RAPPORTI GIA' REGOLATI DALLA LEGGE STATALE, MA SOLO SE LA SALVAGUARDIA DI TALI RAPPORTI RISULTI INCOMPATIBILE CON LA NUOVA NORMATIVA.

Testo
Secondo le tendenze di recente delineatesi nella giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di retroattivita' delle leggi regionali, (ved. massima A), e' da escludere che il principio dell'unita' dell'ordinamento statale si possa continuare a considerare come un ostacolo assoluto alla modificabilita', ad opera della legislazione delle regioni, di situazioni prodotte da leggi dello Stato. Al principio di unita', percio', va attribuito il significato di garantire, piu' che la sua continuita' temporale, la coerenza e ragionevolezza del sistema, quale parametro indicativo dell'esigenza di assicurare il coordinamento della legge regionale con la legislazione statale preesistente; cosicche', subentrando la prima alla seconda nella disciplina della stessa materia, il sacrificio di posizioni facenti capo alla legislazione statale preesistente puo' essere considerato ragionevole solo se il permanere del precedente assetto risulti del tutto incompatibile con l'innovativa disciplina regionale. - Riguardo alla sottrazione ad ogni possibile intervento legislativo delle situazioni gia' regolate dalla legge statale se alla legge regionale, sottentrata a quella, fosse in modo assoluto interdetta la emanazione di norme retroattive: S. n. 279/1984; - Sulla riferibilita' al canone della ragionevolezza, della giurisprudenza della Corte sulla possibile illegittimita' costituzionale, in generale, di leggi retroattive che, pur non toccando l'unico espresso divieto ex. art. 25 Cost., contraddicano, proprio perche' retroattive, altri principi o valori costituzionali; nonche' dello stesso principio della irretroattivita' della legge - cosi' come sancito dall'art. 11 disp. prelim. cod. civ., - come regola essenziale del sistema cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve attenersi: S. nn. 123/1988, 199/1986, 194/1976, S. n. 155/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte