Sentenza 390/1991 (ECLI:IT:COST:1991:390)
Massima numero 17581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  15/10/1991;  Decisione del  15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 06/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17582  17583  17584


Titolo
SENT. 390/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERI ATTRIBUTIVI PREDETERMINATI EX ANTE E IN VIA ASTRATTA E GENERALE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La ratio della norma che prevede lo spostamento della competenza territoriale in caso di procedimento penale con magistrato parte offesa o danneggiata e', da un lato quella di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato; e dall'altro, quella di garantire la terzieta' e l'imparzialita' del giudice. Poiche' i criteri che regolano tale spostamento sono determinati dalla legge ex ante ed in via astratta valida per tutte le fattispecie previste ed escludono in radice qualsiasi effetto remissivo, anche se depurato da margini di discrezionalita', non risulta vulnerato l'art. 25 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte