Sentenza 390/1991 (ECLI:IT:COST:1991:390)
Massima numero 17582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
15/10/1991; Decisione del
15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 06/11/1991
Titolo
SENT. 390/91 B. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - DIVERSITA' DI NORMATIVA FRA VECCHIO E NUOVO CODICE - IMPLICAZIONI.
SENT. 390/91 B. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - DIVERSITA' DI NORMATIVA FRA VECCHIO E NUOVO CODICE - IMPLICAZIONI.
Testo
A differenza del corrispondente art. 435 del codice abrogato, l'art. 476 del vigente codice di procedura penale esclude la possibilita' di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, in quanto e' rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. di procedere "a norma di legge" e quindi non si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito direttissimo o immediato. A seguito di tali modifiche, non sono quindi piu' puntuali e rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte, nella sentenza n. 92 del 1967, a giustificazione della norma del suddetto art. 435, che non disponeva, per il giudizio immediato per reato commesso in udienza, la concessione di termini per la difesa. Pertanto, riguardo ai procedimenti penali in cui sia parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza, la inammissibilita' del ricorso ad espedienti dilatori, come l'esigenza di esemplarita', non sono ragioni idonee a giustificare la deroga prevista dall'art. 11, terzo comma, del vigente codice, al criterio dello spostamento della competenza territoriale. - S. n. 92/1967.
A differenza del corrispondente art. 435 del codice abrogato, l'art. 476 del vigente codice di procedura penale esclude la possibilita' di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, in quanto e' rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. di procedere "a norma di legge" e quindi non si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito direttissimo o immediato. A seguito di tali modifiche, non sono quindi piu' puntuali e rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte, nella sentenza n. 92 del 1967, a giustificazione della norma del suddetto art. 435, che non disponeva, per il giudizio immediato per reato commesso in udienza, la concessione di termini per la difesa. Pertanto, riguardo ai procedimenti penali in cui sia parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza, la inammissibilita' del ricorso ad espedienti dilatori, come l'esigenza di esemplarita', non sono ragioni idonee a giustificare la deroga prevista dall'art. 11, terzo comma, del vigente codice, al criterio dello spostamento della competenza territoriale. - S. n. 92/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte