Sentenza 390/1991 (ECLI:IT:COST:1991:390)
Massima numero 17583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
15/10/1991; Decisione del
15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 06/11/1991
Titolo
SENT. 390/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DI COMPETENZA - REATO COMMESSO IN UDIENZA - DEROGA ALLO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN PROCEDIMENTI CON PARTE OFFESA UN MAGISTRATO A SECONDA CHE IL REATO SIA O MENO COMMESSO IN UDIENZA - MANCATA GARANZIA DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 390/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DI COMPETENZA - REATO COMMESSO IN UDIENZA - DEROGA ALLO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN PROCEDIMENTI CON PARTE OFFESA UN MAGISTRATO A SECONDA CHE IL REATO SIA O MENO COMMESSO IN UDIENZA - MANCATA GARANZIA DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La garanzia della serenita' e obiettivita' dei giudizi, la imparzialita' e la terzieta' del giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del principio di uguaglianza dei cittadini devono essere salvaguardate anche se il loro pregiudizio potrebbe considerarsi attenuato dalla previsione dell'astensione o della ricusazione del giudice del procedimento ed anche se si tratta di un magistrato, offeso o danneggiato nell'esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall'ordinamento, come nel caso di reato commesso in udienza. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede una deroga al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza.
La garanzia della serenita' e obiettivita' dei giudizi, la imparzialita' e la terzieta' del giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del principio di uguaglianza dei cittadini devono essere salvaguardate anche se il loro pregiudizio potrebbe considerarsi attenuato dalla previsione dell'astensione o della ricusazione del giudice del procedimento ed anche se si tratta di un magistrato, offeso o danneggiato nell'esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall'ordinamento, come nel caso di reato commesso in udienza. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede una deroga al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte