Sentenza 390/1991 (ECLI:IT:COST:1991:390)
Massima numero 17584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  15/10/1991;  Decisione del  15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 06/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17581  17582  17583


Titolo
SENT. 390/91 D. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - REATO COMMESSO IN UDIENZA - DEROGA A DETTO SPOSTAMENTO - NORMA DELEGATA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA CORRISPONDENTE DIRETTIVA.

Testo
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale (ved. massima C), comporta, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza", il cui contenuto e' stato trasfuso nella disposizione che ha formato oggetto del giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1987  n. 87  art. 27