Sentenza 391/1991 (ECLI:IT:COST:1991:391)
Massima numero 17619
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
15/10/1991; Decisione del
15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 13/11/1991
Titolo
SENT. 391/91 A. FORMAZIONE PROFESSIONALE - ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - DISCIPLINA, CON REGOLAMENTO EMANATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DI ATTIVITA' RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLE REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.
SENT. 391/91 A. FORMAZIONE PROFESSIONALE - ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - DISCIPLINA, CON REGOLAMENTO EMANATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DI ATTIVITA' RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLE REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.
Testo
La materia della formazione professionale, come si evince dagli artt. 117 e 118 Cost., in relazione anche agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alle specifiche previsioni della legge-quadro sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, rientra nelle competenze regionali, che pertanto si estendono a tutte le attivita' destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attivita' professionale e per qualsiasi finalita' (mentre allo Stato e' riservato solo il controllo preventivo sulle materie di insegnamento). E poiche' e' senz'altro da escludere - anche per la mancanza, nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, (v. massima C) di previsioni specifiche in tal senso - la esistenza di un interesse nazionale che esiga nella disciplina della materia uniformita' di criteri, vanno ritenuti lesivi della suddetta competenza regionale, e pertanto annullati, gli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria 21 dicembre 1990, n. 452 che, in attuazione della suindicata legge n. 39 del 1989, hanno disciplinato i corsi di formazione professionale degli agenti di affari in mediazione prevedendone le modalita' organizzative, la composizione del piano di studi e i criteri di composizione delle commissioni esaminatrici.
La materia della formazione professionale, come si evince dagli artt. 117 e 118 Cost., in relazione anche agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alle specifiche previsioni della legge-quadro sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, rientra nelle competenze regionali, che pertanto si estendono a tutte le attivita' destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attivita' professionale e per qualsiasi finalita' (mentre allo Stato e' riservato solo il controllo preventivo sulle materie di insegnamento). E poiche' e' senz'altro da escludere - anche per la mancanza, nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, (v. massima C) di previsioni specifiche in tal senso - la esistenza di un interesse nazionale che esiga nella disciplina della materia uniformita' di criteri, vanno ritenuti lesivi della suddetta competenza regionale, e pertanto annullati, gli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria 21 dicembre 1990, n. 452 che, in attuazione della suindicata legge n. 39 del 1989, hanno disciplinato i corsi di formazione professionale degli agenti di affari in mediazione prevedendone le modalita' organizzative, la composizione del piano di studi e i criteri di composizione delle commissioni esaminatrici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte