Sentenza 392/1991 (ECLI:IT:COST:1991:392)
Massima numero 17601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
15/10/1991; Decisione del
15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 13/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 392/91. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI, TALI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO REGIONALE - PREVISIONE DI ACCERTAMENTI GIURISDIZIONALI NEI CASI IN CUI RISULTINO DUBBIE L'APPARTENENZA ALLO STATO E LA NATURA DI "DISPONIBILE" DEL BENE - CONSEGUENTE LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRECETTI DELLO STATUTO SPECIALE PER CUI IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEVE OPERARSI PER MEZZO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STESSO STATUTO - INSUSSISTENZA - NON EQUIPARABILITA' DELL'"ACCERTAMENTO" AL "TRASFERIMENTO" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 392/91. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI, TALI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO REGIONALE - PREVISIONE DI ACCERTAMENTI GIURISDIZIONALI NEI CASI IN CUI RISULTINO DUBBIE L'APPARTENENZA ALLO STATO E LA NATURA DI "DISPONIBILE" DEL BENE - CONSEGUENTE LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRECETTI DELLO STATUTO SPECIALE PER CUI IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEVE OPERARSI PER MEZZO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STESSO STATUTO - INSUSSISTENZA - NON EQUIPARABILITA' DELL'"ACCERTAMENTO" AL "TRASFERIMENTO" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I precetti dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (artt. 56, 57 e 65) concernenti il trasferimento alla Regione dei beni immobili situati nel territorio della stessa, appartenenti alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio 1963) al patrimonio disponibile dello Stato, pur prevedendo che tale trasferimento avvenisse per mezzo di norme di attuazione dello stesso statuto, non vietano che l'appartenenza del bene allo Stato e la sua natura di "disponibile" vengano accertate - come previsto dall'impugnato art. 1, primo comma, lett. b) delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 - con provvedimento giurisdizionale. Altro infatti e' l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della cessazione della demanialita' o dell'indisponibilita' del bene e altro e' il trasferimento del bene che, anche quando vi e' stato tale accertamento, si verifica pur sempre esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello Statuto. E d'altra parte e' da escludere che l'elenco di beni immobili patrimoniali dello Stato da ritenersi "disponibili", annesso all'indicato d.P.R. n. 1401 del 1967 abbia, agli effetti del trasferimento alla Regione, carattere tassativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, sollevata in riferimento agli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). - Riguardo al carattere e alla veste legislativa dei decreti di attuazione degli statuti regionali: S.n. 20/1956.
I precetti dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (artt. 56, 57 e 65) concernenti il trasferimento alla Regione dei beni immobili situati nel territorio della stessa, appartenenti alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio 1963) al patrimonio disponibile dello Stato, pur prevedendo che tale trasferimento avvenisse per mezzo di norme di attuazione dello stesso statuto, non vietano che l'appartenenza del bene allo Stato e la sua natura di "disponibile" vengano accertate - come previsto dall'impugnato art. 1, primo comma, lett. b) delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 - con provvedimento giurisdizionale. Altro infatti e' l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della cessazione della demanialita' o dell'indisponibilita' del bene e altro e' il trasferimento del bene che, anche quando vi e' stato tale accertamento, si verifica pur sempre esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello Statuto. E d'altra parte e' da escludere che l'elenco di beni immobili patrimoniali dello Stato da ritenersi "disponibili", annesso all'indicato d.P.R. n. 1401 del 1967 abbia, agli effetti del trasferimento alla Regione, carattere tassativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, sollevata in riferimento agli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). - Riguardo al carattere e alla veste legislativa dei decreti di attuazione degli statuti regionali: S.n. 20/1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 56
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 57
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte