Ordinanza 395/1991 (ECLI:IT:COST:1991:395)
Massima numero 17700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  15/10/1991;  Decisione del  15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 395/91. FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - NOZIONE - OPERATIVITA' DEL CONCETTO SOLO NEL CAMPO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI CONSIDERARE "PICCOLO IMPRENDITORE" LA PICCOLA IMPRESA ARTIGIANA GESTITA IN SOCIETA' - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA ED IN CONTRASTO CON GLI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE SULLO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata gia' dichiarata inammissibile questione del tutto analoga. - Sulla impossibilita' di considerare piccolo imprenditore la piccola impresa commerciale gestita in societa': S. n. 54/1991; - Sul limite di capitale investito (Lire 900.000) ai fini della configurabilita' della nozione di piccolo imprenditore: S. n. 570/1989; - Sulla nozione di societa' artigiana quale societa' esercente la piccola impresa: S. n. 368/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 45  co. 2

Altri parametri e norme interposte