Ordinanza 397/1991 (ECLI:IT:COST:1991:397)
Massima numero 17587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  15/10/1991;  Decisione del  15/10/1991
Deposito del 31/10/1991; Pubblicazione in G. U. 13/11/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 397/91. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - MEDICI IN POSIZIONE APICALE - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO PER RAGGIUNGERE O INCREMENTARE IL MINIMO DELLA PENSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIRIGENTI CIVILI DELLO STATO E AL PERSONALE DOCENTE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DENUNCIATA INCIDENZA ANCHE SUL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) PROPORZIONATA ED ADEGUATA E SUL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER "IUS SUPERVENIENS".

Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della l. 19 febbraio 1991, n. 50, la quale ha consentito il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri sino al settantesimo anno di eta' per il conseguimento del massimo della pensione. - Nello stesso senso, riguardo a identica questione: S. n. 143/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte