Sentenza 401/1991 (ECLI:IT:COST:1991:401)
Massima numero 17615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/11/1991; Decisione del
04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Titolo
SENT. 401/91 B. PROCESSO PENALE - GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE EX ART. 409 COD. PROC. PEN. - UDIENZA PRELIMINARE - INCOMPATIBILITA' PER PREGRESSA CONOSCENZA DEGLI ATTI E VALUTAZIONI EFFETTUATE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI E LE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - PERICOLO DI PREVENZIONE CONFIGURABILE SOLO NELLA FASE DEL GIUDIZIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 401/91 B. PROCESSO PENALE - GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE EX ART. 409 COD. PROC. PEN. - UDIENZA PRELIMINARE - INCOMPATIBILITA' PER PREGRESSA CONOSCENZA DEGLI ATTI E VALUTAZIONI EFFETTUATE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI E LE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - PERICOLO DI PREVENZIONE CONFIGURABILE SOLO NELLA FASE DEL GIUDIZIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il fatto che il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale restituisca gli atti per la formulazione dell'imputazione al P.M. che ne aveva richiesto l'archiviazione e l'eventualita' che quindi egli si orienti per il rinvio a giudizio, non esplicano alcun rilievo in ordine alla possibile incompatibilita', dato che il legislatore delegante ha ritenuto che il pericolo di prevenzione del giudice andasse considerato solo rispetto al "giudizio" vero e proprio. Peraltro il ritenere che la anzidetta restituzione degli atti basti a radicare l'incompatibilita' (v. massima A) sarebbe in contraddizione con la scelta - rispondente a razionali motivi di economia processuale - della "concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento" (direttiva n. 40, ultima parte, dell'art. 2 della legge delega). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen. a partecipare all'udienza preliminare, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione).
Il fatto che il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale restituisca gli atti per la formulazione dell'imputazione al P.M. che ne aveva richiesto l'archiviazione e l'eventualita' che quindi egli si orienti per il rinvio a giudizio, non esplicano alcun rilievo in ordine alla possibile incompatibilita', dato che il legislatore delegante ha ritenuto che il pericolo di prevenzione del giudice andasse considerato solo rispetto al "giudizio" vero e proprio. Peraltro il ritenere che la anzidetta restituzione degli atti basti a radicare l'incompatibilita' (v. massima A) sarebbe in contraddizione con la scelta - rispondente a razionali motivi di economia processuale - della "concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento" (direttiva n. 40, ultima parte, dell'art. 2 della legge delega). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen. a partecipare all'udienza preliminare, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 0 dirett. 67