Sentenza 401/1991 (ECLI:IT:COST:1991:401)
Massima numero 17616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  04/11/1991;  Decisione del  04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17614  17615  17617


Titolo
SENT. 401/91 C. PROCESSO PENALE - G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ED ORDINE DI FORMULARE L'IMPUTAZIONE - INCOMPATIBILITA' DEL G.I.P. RIGUARDO ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO ABBREVIATO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il G.I.P. presso il Tribunale, quando respinge la richiesta di archiviazione ed ordina, conseguentemente, di formulare l'imputazione, compie, analogamente a quanto succede nel procedimento pretorile (per la cui fattispecie la Corte si e' gia' pronunciata), una valutazione contenutistica (ved. massima A) dei risultati delle indagini e da' anzi ex officio l'impulso determinante alla procedura che condurra' all'emanazione di una sentenza. Pertanto l'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice che ha emanato tale ordine non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato. - V., per quanto concerne l'analoga situazione del G.I.P. presso la pretura, la sent. n. 496/90.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 0  dirett. 67