Sentenza 401/1991 (ECLI:IT:COST:1991:401)
Massima numero 17617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/11/1991; Decisione del
04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Titolo
SENT. 401/91 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DEL G.I.P. CHE HA DISPOSTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 401/91 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DEL G.I.P. CHE HA DISPOSTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La locuzione "giudizio", nel codice di procedura penale, ricomprende qualsiasi tipo di giudizio, cioe' ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quindi anche quello che si svolga con il rito abbreviato. Pertanto la norma dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., secondo la quale il giudice che ha disposto il giudizio immediato non puo', per incompatibilita', parteciparvi, deve ritenersi applicabile non soltanto quando il giudizio si estrinsechi nel dibattimento, ma anche quando si sia seguita la via del giudizio abbreviato. E va dunque respinta la eccezione di incostituzionalita' avanzata in base all'erroneo assunto interpretativo che la incompatibilita' e la conseguente preclusione siano state previste, nella suddetta disposizione, solo nella prima ipotesi.(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.)
La locuzione "giudizio", nel codice di procedura penale, ricomprende qualsiasi tipo di giudizio, cioe' ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quindi anche quello che si svolga con il rito abbreviato. Pertanto la norma dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., secondo la quale il giudice che ha disposto il giudizio immediato non puo', per incompatibilita', parteciparvi, deve ritenersi applicabile non soltanto quando il giudizio si estrinsechi nel dibattimento, ma anche quando si sia seguita la via del giudizio abbreviato. E va dunque respinta la eccezione di incostituzionalita' avanzata in base all'erroneo assunto interpretativo che la incompatibilita' e la conseguente preclusione siano state previste, nella suddetta disposizione, solo nella prima ipotesi.(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte