Sentenza 402/1991 (ECLI:IT:COST:1991:402)
Massima numero 17626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
04/11/1991; Decisione del
04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Titolo
SENT. 402/91 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DI AVVOCATI E PROCURATORI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO DETERMINATO IN RAGIONE AL VOLUME ANNUALE DI AFFARI AI FINI DELL'IVA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ISCRITTI AD ALTRE CASSE DI PREVIDENZA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 402/91 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DI AVVOCATI E PROCURATORI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO DETERMINATO IN RAGIONE AL VOLUME ANNUALE DI AFFARI AI FINI DELL'IVA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ISCRITTI AD ALTRE CASSE DI PREVIDENZA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il sistema previdenziale forense, laddove pone a carico degli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza (art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576) un contributo integrativo (oltre cioe' al contributo soggettivo obbligatorio) costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", non determina alcuna disparita' di trattamento, censurabile ex art. 3 della Costituzione, con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza giacche', a prescindere dalle considerazioni di principio, gia' espresse dalla Corte (ved. massima B) circa l'autonomia dei vari sistemi previdenziali, esso appare specificamente caratterizzato, sul punto, da elementi di assoluta analogia, se non di totale coincidenza, con altri organismi previdenziali (riguardanti i geometri, i dottori commercialisti, gli ingegneri e gli architetti ecc.). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).
Il sistema previdenziale forense, laddove pone a carico degli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza (art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576) un contributo integrativo (oltre cioe' al contributo soggettivo obbligatorio) costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", non determina alcuna disparita' di trattamento, censurabile ex art. 3 della Costituzione, con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza giacche', a prescindere dalle considerazioni di principio, gia' espresse dalla Corte (ved. massima B) circa l'autonomia dei vari sistemi previdenziali, esso appare specificamente caratterizzato, sul punto, da elementi di assoluta analogia, se non di totale coincidenza, con altri organismi previdenziali (riguardanti i geometri, i dottori commercialisti, gli ingegneri e gli architetti ecc.). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte