Sentenza 402/1991 (ECLI:IT:COST:1991:402)
Massima numero 17628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
04/11/1991; Decisione del
04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Titolo
SENT. 402/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A CARICO DI AVVOCATI E PROCURATORI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO - DETERMINAZIONE IN RELAZIONE AL VOLUME DI AFFARI AI FINI I.V.A. - RITENUTO ASSOGGETTAMENTO, AL CONTRIBUTO, DI QUALSIASI CORRISPETTIVO RIENTRANTE, AI FINI I.V.A., NEL VOLUME DI AFFARI REALIZZATO DAL PROFESSIONISTA - CONSEGUENTE DENUNCIATA IRRAZIONALITA' - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NON CONDIVISA DALLA CORTE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 402/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A CARICO DI AVVOCATI E PROCURATORI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO - DETERMINAZIONE IN RELAZIONE AL VOLUME DI AFFARI AI FINI I.V.A. - RITENUTO ASSOGGETTAMENTO, AL CONTRIBUTO, DI QUALSIASI CORRISPETTIVO RIENTRANTE, AI FINI I.V.A., NEL VOLUME DI AFFARI REALIZZATO DAL PROFESSIONISTA - CONSEGUENTE DENUNCIATA IRRAZIONALITA' - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NON CONDIVISA DALLA CORTE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il parametro scelto dal legislatore per individuare l'ammontare, a carico di ogni singolo professionista, del contributo integrativo di cui all'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, contributo costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", va interpretato e collegato - come gia' precisato dalla magistratura di merito - all'esercizio professionale, dovendosi escludere quelle attivita' che non hanno nulla in comune con la professione legale: la quale, peraltro, nella realta' attuale, va intesa in senso piu' ampio del "patrocinio" professionale previsto dal codice di procedura, estendendosi anche ai molteplici campi di assistenza ad esso contigui per ragioni di affinita'. Va quindi respinta la censura di irrazionalita' prospettata dal giudice a quo sul presupposto di una possibile assoggettabilita', al suddetto contributo, di prestazioni piu' ampie rispetto a quelle propriamente professionali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980 , n. 576, sollevata in riferimento al principio di razionalita' di cui all'art. 3 Cost.).
Il parametro scelto dal legislatore per individuare l'ammontare, a carico di ogni singolo professionista, del contributo integrativo di cui all'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, contributo costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", va interpretato e collegato - come gia' precisato dalla magistratura di merito - all'esercizio professionale, dovendosi escludere quelle attivita' che non hanno nulla in comune con la professione legale: la quale, peraltro, nella realta' attuale, va intesa in senso piu' ampio del "patrocinio" professionale previsto dal codice di procedura, estendendosi anche ai molteplici campi di assistenza ad esso contigui per ragioni di affinita'. Va quindi respinta la censura di irrazionalita' prospettata dal giudice a quo sul presupposto di una possibile assoggettabilita', al suddetto contributo, di prestazioni piu' ampie rispetto a quelle propriamente professionali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980 , n. 576, sollevata in riferimento al principio di razionalita' di cui all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte