Sentenza 403/1991 (ECLI:IT:COST:1991:403)
Massima numero 17625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
04/11/1991; Decisione del
04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 403/91. IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE DELLO STATO (PERSONALE DELLE) - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' PREGRESSA - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI COLLOCATI A RIPOSO CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1981 E SOGGETTI COLLOCATI A RIPOSO TRA IL 1 LUGLIO 1979 E IL 31 DICEMBRE 1980 - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A "TERTIUM COMPARATIONIS" LA SENTENZA N. 504 DEL 1988 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 403/91. IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE DELLO STATO (PERSONALE DELLE) - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' PREGRESSA - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI COLLOCATI A RIPOSO CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1981 E SOGGETTI COLLOCATI A RIPOSO TRA IL 1 LUGLIO 1979 E IL 31 DICEMBRE 1980 - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A "TERTIUM COMPARATIONIS" LA SENTENZA N. 504 DEL 1988 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 4, quarto comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426 (sul trattamento giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato) che limita il beneficio della rivalutazione dell'anzianita' pregressa al personale cessato dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1981, escludendo quello collocato a riposo nel periodo compreso tra il 1 luglio 1979 e il 31 dicembre 1980, non puo' ritenersi lesiva del principio di eguaglianza. Secondo i principi enunciati nella sentenza n. 618 del 1987, la diversa valutazione dell'anzianita' nell'ambito della stessa categoria di lavoratori, collegata al discrimine temporale fissato dalla norma impugnata, non contrasta col precetto costituzionale gia' per la ragione che lo stesso fluire del tempo puo' costituire di per se' un elemento diversificatore, e piu' specificamente perche' giustificata dal criterio di gradualita' stabilito dall'art. 152 della legge n. 312 del 1980 per l'attuazione di un maggior riconoscimento dell'anzianita' pregressa. E d'altra parte - contro quanto ritenuto dal giudice a quo - le differenze di meccanismi normativi fra la indicata norma dell'art. 4 della legge n. 426 del 1982 e la disposizione dell'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (sul personale della scuola) che non prevedeva l'estensione ai dipendenti collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 31 marzo 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data, non consentono di assumere a "tertium comparationis" per contestare, in riferimento al principio di uguaglianza, la costituzionalita' della prima, la sentenza n. 504 del 1988, dichiarativa, in parte qua, della illegittimita' della seconda. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 618/1987 e 504/1988.
La disposizione dell'art. 4, quarto comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426 (sul trattamento giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato) che limita il beneficio della rivalutazione dell'anzianita' pregressa al personale cessato dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1981, escludendo quello collocato a riposo nel periodo compreso tra il 1 luglio 1979 e il 31 dicembre 1980, non puo' ritenersi lesiva del principio di eguaglianza. Secondo i principi enunciati nella sentenza n. 618 del 1987, la diversa valutazione dell'anzianita' nell'ambito della stessa categoria di lavoratori, collegata al discrimine temporale fissato dalla norma impugnata, non contrasta col precetto costituzionale gia' per la ragione che lo stesso fluire del tempo puo' costituire di per se' un elemento diversificatore, e piu' specificamente perche' giustificata dal criterio di gradualita' stabilito dall'art. 152 della legge n. 312 del 1980 per l'attuazione di un maggior riconoscimento dell'anzianita' pregressa. E d'altra parte - contro quanto ritenuto dal giudice a quo - le differenze di meccanismi normativi fra la indicata norma dell'art. 4 della legge n. 426 del 1982 e la disposizione dell'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (sul personale della scuola) che non prevedeva l'estensione ai dipendenti collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 31 marzo 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data, non consentono di assumere a "tertium comparationis" per contestare, in riferimento al principio di uguaglianza, la costituzionalita' della prima, la sentenza n. 504 del 1988, dichiarativa, in parte qua, della illegittimita' della seconda. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 618/1987 e 504/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte