Sentenza 404/1991 (ECLI:IT:COST:1991:404)
Massima numero 17598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
04/11/1991; Decisione del
04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 404/91. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RITENUTA INAPPLICABILITA' DELL'ART. 295 COD.PROC.CIV. PREVEDENTE L'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DEL PROCEDIMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NON CONDIVISA DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 404/91. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RITENUTA INAPPLICABILITA' DELL'ART. 295 COD.PROC.CIV. PREVEDENTE L'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DEL PROCEDIMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NON CONDIVISA DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, seguita da quella della commissione centrale delle imposte, l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod.proc.civ. e' applicabile al procedimento innanzi alle commissioni tributarie, ove ne ricorrano i presupposti, e d'altronde la stessa Corte costituzionale, in termini piu' generali, ha affermato che la disciplina del processo comune e' riferibile anche al procedimento tributario ove sia con esso compatibile. Non sussiste quindi il contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento del procedimento, denunciato sul presupposto che al procedimento avanti le commissioni tributarie l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod.proc.civ. non sarebbe applicabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost..) - Sull'applicabilita' al procedimento tributario della disciplina del procedimento comune v. S. n. 560/1989.
Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, seguita da quella della commissione centrale delle imposte, l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod.proc.civ. e' applicabile al procedimento innanzi alle commissioni tributarie, ove ne ricorrano i presupposti, e d'altronde la stessa Corte costituzionale, in termini piu' generali, ha affermato che la disciplina del processo comune e' riferibile anche al procedimento tributario ove sia con esso compatibile. Non sussiste quindi il contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento del procedimento, denunciato sul presupposto che al procedimento avanti le commissioni tributarie l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod.proc.civ. non sarebbe applicabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost..) - Sull'applicabilita' al procedimento tributario della disciplina del procedimento comune v. S. n. 560/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte