Ordinanza 407/1991 (ECLI:IT:COST:1991:407)
Massima numero 17608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
04/11/1991; Decisione del
04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 407/91. ENTI LOCALI - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - RESPONSABILITA' CIVILE - INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE PER LA MANCATA CONCESSIONE DI ANALOGO BENEFICIO AGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI E DELLO STATO, CON INCIDENZA SUL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DOGLIANZA PROSPETTATA NEI CONFRONTI DI NORMA DELLA NUOVA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI, IN SUBORDINE ALL'ACCOGLIMENTO DI ALTRA CENSURA AVANZATA PER LA NON PREVISTA RETROATTIVITA' DELLA NORMA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 407/91. ENTI LOCALI - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - RESPONSABILITA' CIVILE - INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE PER LA MANCATA CONCESSIONE DI ANALOGO BENEFICIO AGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI E DELLO STATO, CON INCIDENZA SUL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DOGLIANZA PROSPETTATA NEI CONFRONTI DI NORMA DELLA NUOVA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI, IN SUBORDINE ALL'ACCOGLIMENTO DI ALTRA CENSURA AVANZATA PER LA NON PREVISTA RETROATTIVITA' DELLA NORMA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione perche' contraddittoria e conseguentemente irrilevante, in quanto l'accoglimento del primo capo di censura porterebbe - con l'eliminazione della "irretroattivita'" - all'applicabilita' della norma impugnata nei processi in corso - quale e' il giudizio a quo - laddove l'accoglimento del secondo - con la eliminazione della contestata "intrasmissibilita'" - la renderebbe inapplicabile, la definizione del giudizio risultando in tal modo non diversa da quella cui il giudice remittente perverrebbe applicando de plano il diritto vigente.
Manifesta inammissibilita' della questione perche' contraddittoria e conseguentemente irrilevante, in quanto l'accoglimento del primo capo di censura porterebbe - con l'eliminazione della "irretroattivita'" - all'applicabilita' della norma impugnata nei processi in corso - quale e' il giudizio a quo - laddove l'accoglimento del secondo - con la eliminazione della contestata "intrasmissibilita'" - la renderebbe inapplicabile, la definizione del giudizio risultando in tal modo non diversa da quella cui il giudice remittente perverrebbe applicando de plano il diritto vigente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte