Ordinanza 408/1991 (ECLI:IT:COST:1991:408)
Massima numero 17592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  04/11/1991;  Decisione del  04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17591


Titolo
ORD. 408/91 B. PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONI - FACOLTA' DI NOTIFICARE L'ATTO DI CITAZIONE, ANZICHE' A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO, A MEZZO SPEDIZIONE DI PLICO IN RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA ADOTTATA PER L'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - CONSEGUENTE COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diversa valutazione operata, con riferimento al processo civile, dal legislatore che, anche nella recente legge 26 novembre 1990, n. 353, non ha introdotto una deroga - analoga e parallela a quella prevista per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - al principio posto dall'art. 137 cod. proc. civ., secondo cui le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, non e' irragionevole, perche' manca la connessione con un procedimento penale rispetto al quale si pongano peculiari esigenze di celerita', ne' e' lesiva del diritto di difesa, perche' di questo e' soltanto disciplinato differentemente, ma non inadeguatamente, (ved. massima A), il modo di esercizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, secondo comma, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte