Ordinanza 409/1991 (ECLI:IT:COST:1991:409)
Massima numero 17610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  04/11/1991;  Decisione del  04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17611


Titolo
ORD. 409/91 A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - PREVISIONE CONGIUNTA DI SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE - DEROGA, PER LE INFRAZIONI ALLA LEGGE SULL'IVA, AL PRINCIPIO DI SPECIALITA' TRA SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE, SANCITO DALL'ART. 9 LEGGE N. 689/1981, RITENUTO APPLICABILE ANCHE ALLE VIOLAZIONI FINANZIARIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge n. 516/1982 - il quale esclude per le violazioni I.V.A. l'operativita' del principio di specialita' fra sanzioni penali ed amministrative - e' rilevante ancorche' nell'ordinanza di rimessione non sia indicato quale tipo di sanzione sarebbe applicabile ove il principio di specialita' fosse operante, in quanto, in ogni caso, dalla operativita' o meno del suddetto principio dipendono le ragioni su cui deve fondarsi la decisione del giudizio di merito. - Sulla sussistenza della rilevanza ove la pronunzia della Corte sia in grado di incidere sulle ragioni fondanti la decisione del giudizio di merito v. S. n. 97/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte