Ordinanza 409/1991 (ECLI:IT:COST:1991:409)
Massima numero 17611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  04/11/1991;  Decisione del  04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17610


Titolo
ORD. 409/91 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - PREVISIONE DI PENE PECUNIARIE E SANZIONI PENALI - DEROGA, PER LE VIOLAZIONI I.V.A., AL PRINCIPIO DI SPECIALITA' FRA SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE STABILITO IN VIA GENERALE DALL'ART. 9 LEGGE N. 689/1981 E RITENUTO APPLICABILE ANCHE ALLE VIOLAZIONI FINANZIARIE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La non operativita', per le violazioni I.V.A., del principio di specialita' fra sanzioni penali ed amministrative in via generale stabilito dall'art. 9, legge n. 689/1981 e ritenuto dal giudice a quo, pur nei dissensi riscontrabili in dottrina e giurisprudenza, applicabile anche alle altre violazioni finanziarie, e' in ogni caso giustificata dalla peculiarita' del tributo, considerato fondamentale nel quadro della politica finanziaria ed in quanto tale richiedente maggior rigore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte