Ordinanza 410/1991 (ECLI:IT:COST:1991:410)
Massima numero 17594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  04/11/1991;  Decisione del  04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 410/91. FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - INTERVENUTA RIABILITAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI NON MENZIONE NEL CERTIFICATO GENERALE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA ADOTTATA PER I PROVVEDIMENTI PENALI - "JUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la questione alla luce del mutato quadro di riferimento normativo a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12 che, abrogando l'art. 198 e riformulando l'art. 689 (rispettivamente con gli artt. 34 e 33), esclude dal certificato generale e dal certificato civile richiesti dall'interessato la menzione dei provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte