Ordinanza 411/1991 (ECLI:IT:COST:1991:411)
Massima numero 17595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
04/11/1991; Decisione del
04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 411/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - TERMINE PER LA NOTIFICA: GG. QUARANTACINQUE PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL GIUDIZIO - LAMENTATA ECCESSIVA LUNGHEZZA RISPETTO ALL'ANALOGA SITUAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IMPOSTO DALLA LEGGE DELEGA DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO INNANZI AL PRETORE - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA SCELTA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE DELEGATO - REALIZZAZIONE DEL FAVOR PER I RITI ALTERNATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 411/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - TERMINE PER LA NOTIFICA: GG. QUARANTACINQUE PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL GIUDIZIO - LAMENTATA ECCESSIVA LUNGHEZZA RISPETTO ALL'ANALOGA SITUAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IMPOSTO DALLA LEGGE DELEGA DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO INNANZI AL PRETORE - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA SCELTA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE DELEGATO - REALIZZAZIONE DEL FAVOR PER I RITI ALTERNATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' dirsi che con la scelta del termine di quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio innanzi al pretore per la notifica del relativo decreto di citazione, l'ampia discrezionalita' lasciata al legislatore delegato dalla direttiva n. 103 in ordine alla disciplina delle modalita' di funzionamento del processo pretorile sia stata irrazionalmente esercitata. La maggiore lunghezza del termine dilatorio in esame rispetto a quello fissato per il giudizio dinanzi al tribunale si giustifica infatti in quanto e' solo successivamente alla infruttuosa scadenza del termine intermedio di quindici giorni dalla notificazione del decreto all'imputato che il pubblico ministero - a differenza di quanto previsto nel procedimento dinanzi al tribunale - deve compiere una serie di adempimenti, fra i quali la citazione della persona offesa. Soprattutto, poi, la norma impugnata, ispirata com'e' dall'evidente fine di favorire il ricorso da parte dell'imputato all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, sempre possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' del tutto conforme alla esigenza di massima semplificazione del processo, di cui alla direttiva n. 103 della legge-delega, invocata dal giudice remittente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost..)
Non puo' dirsi che con la scelta del termine di quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio innanzi al pretore per la notifica del relativo decreto di citazione, l'ampia discrezionalita' lasciata al legislatore delegato dalla direttiva n. 103 in ordine alla disciplina delle modalita' di funzionamento del processo pretorile sia stata irrazionalmente esercitata. La maggiore lunghezza del termine dilatorio in esame rispetto a quello fissato per il giudizio dinanzi al tribunale si giustifica infatti in quanto e' solo successivamente alla infruttuosa scadenza del termine intermedio di quindici giorni dalla notificazione del decreto all'imputato che il pubblico ministero - a differenza di quanto previsto nel procedimento dinanzi al tribunale - deve compiere una serie di adempimenti, fra i quali la citazione della persona offesa. Soprattutto, poi, la norma impugnata, ispirata com'e' dall'evidente fine di favorire il ricorso da parte dell'imputato all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, sempre possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' del tutto conforme alla esigenza di massima semplificazione del processo, di cui alla direttiva n. 103 della legge-delega, invocata dal giudice remittente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost..)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte