Ordinanza 413/1991 (ECLI:IT:COST:1991:413)
Massima numero 17622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  04/11/1991;  Decisione del  04/11/1991
Deposito del 12/11/1991; Pubblicazione in G. U. 20/11/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 413/91. MISURE DI PREVENZIONE - PERSONE PERICOLOSE GIA' SOTTOPOSTE ALLA MISURA DELL'OBBLIGO DI SOGGIORNO - CONSENTITA SOSTITUZIONE DELLA STESSA CON IL DIVIETO DI SOGGIORNO - PREVISTA APPLICAZIONE DI TALE MISURA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE EMESSO INAUDITA ALTERA PARTE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203 i cui artt. 20 e 24 hanno profondamente innovato la disciplina in tema di misure di prevenzione personali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte