Sentenza 414/1991 (ECLI:IT:COST:1991:414)
Massima numero 17629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  06/11/1991;  Decisione del  06/11/1991
Deposito del 19/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT, 414/91. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELLA DETENZIONE DOMICILIARE - NON CONCEDIBILITA' NEI SOLI CONFRONTI DEI CONDANNATI MILITARI ATTESA LA SPECIALITA' DELLA RECLUSIONE MILITARE RISPETTO A QUELLA COMUNE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E SUI DIRITTI DELLA FAMIGLIA E AL LAVORO - ESCLUSIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE (IN DETERMINATE IPOTESI) DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La non concedibilita' ai condannati militari del beneficio della detenzione domiciliare, usufruibile dai condannati comuni, non comporta violazione del principio di eguaglianza, attesa la specialita' della reclusione militare - caratterizzata da particolari modalita' di espiazione della pena consistenti nella istruzione militare e nella esercitazione pratica militare - volta al recupero del condannato al servizio militare, ne' pregiudica il diritto al lavoro, che e' sospeso durante il servizio alle armi, ovvero i diritti della famiglia perche' l'unione domestica e' anch'essa interrotta dalla partenza del cittadino alle armi e dalla sua convivenza nella comunita' militare; diversa valenza ha invece il bene fondamentale della vita e della salute il cui valore supremo elimina ogni distinzione fra cittadini e militari e consente di sottrarre il condannato alla pena della reclusione militare alla soggezione, alla disciplina ed alle modalita' della espiazione speciale quando egli - in condizioni di salute particolarmente gravi - richieda la conversione di questa in detenzione domiciliare. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 47 ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotta dall'art. 13 legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte