Sentenza 415/1991 (ECLI:IT:COST:1991:415)
Massima numero 17658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
06/11/1991; Decisione del
06/11/1991
Deposito del 19/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
17659
Titolo
SENT. 415/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.
SENT. 415/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.
Testo
Secondo una giurisprudenza consolidata, la rilevanza di una determinata questione di costituzionalita' va valutata non gia' in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilita' nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimita' costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalita' puo' esercitare su quello dal quale proviene la questione. (Nel caso di specie la Corte, poiche' la norma impugnata - la quale prevedeva la destituzione immediata, a seguito di condanna penale del pubblico dipendente interdetto, anche temporaneamente dai pubblici uffici - risultava inapplicabile nel giudizio a quo, ha escluso che la questione sollevata potesse ritenersi rilevante, e quindi ammissibile, in considerazione dell'interesse del dipendente ad ottenere i benefici della eventuale pronuncia di annullamento). - Nel senso stesso, pur riguardando diversa questione, quanto ai su enunciati principi: S. n. 344/1990.
Secondo una giurisprudenza consolidata, la rilevanza di una determinata questione di costituzionalita' va valutata non gia' in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilita' nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimita' costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalita' puo' esercitare su quello dal quale proviene la questione. (Nel caso di specie la Corte, poiche' la norma impugnata - la quale prevedeva la destituzione immediata, a seguito di condanna penale del pubblico dipendente interdetto, anche temporaneamente dai pubblici uffici - risultava inapplicabile nel giudizio a quo, ha escluso che la questione sollevata potesse ritenersi rilevante, e quindi ammissibile, in considerazione dell'interesse del dipendente ad ottenere i benefici della eventuale pronuncia di annullamento). - Nel senso stesso, pur riguardando diversa questione, quanto ai su enunciati principi: S. n. 344/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte