Sentenza 415/1991 (ECLI:IT:COST:1991:415)
Massima numero 17659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  06/11/1991;  Decisione del  06/11/1991
Deposito del 19/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17658


Titolo
SENT. 415/91 B. IMPIEGO PUBBLICO - AGENTI DI P.S. - DESTITUZIONE AUTOMATICA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE COMPORTANTE L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI - QUESTIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO NEL QUALE E' APPLICABILE LA DIVERSA NORMATIVA SOPRAVVENUTA IN MATERIA - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
La nuova normativa posta dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, secondo la quale il pubblico dipendente puo' essere destituito, a seguito di condanna penale, soltanto all'esito del procedimento disciplinare, sostituisce integralmente quelle precedenti - molte delle quali riconosciute illegittime dalla Corte costituzionale - sorrette dalla ratio dell'automatismo destitutivo. Per effetto della espressa abrogazione, dalla sua entrata in vigore, di ogni contraria disposizione di legge (art. 9, primo comma) essa si applica sia alle posizioni, gia' definite con il provvedimento destitutivo, per cui l'amministrazione, a seguito di domanda di riammissione in servizio, abbia provveduto, ai sensi dell'art. 10, all'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, sia alle posizioni rispetto alle quali il procedimento disciplinare e' in corso, sia a quelle, infine, caratterizzate dall'inflizione della destituzione, contro la quale sia stata esperita impugnativa e il relativo giudizio sia ancora pendente. E' dunque irrilevante (v. massima A) la questione di legittimita' costituzionale che in un giudizio vertente (come nel caso di specie) su tale impugnativa, sia stata sollevata (anche se prima dell'entrata in vigore della nuova legge) nei confronti della previgente disposizione che prevedeva la destituzione di diritto dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a seguito di condanna penale comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Per la restituzione degli atti al giudice a quo per riesame della rilevanza, in seguito alla legge n. 19 del 1990, della stessa, allora gia' sollevata, questione: O. n. 403/1990. - Per la dichiarazione di illegittimita' di norme che comminavano la destituzione di diritto, invece che l'apertura del procedimento disciplinare, con la possibilita' di diversificate sanzioni, in relazione alle specifiche situazioni: S. n. 971/1988, e precedenti altre.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte