Ordinanza 416/1991 (ECLI:IT:COST:1991:416)
Massima numero 17657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
06/11/1991; Decisione del
06/11/1991
Deposito del 19/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 416/91. AMNISTIA E INDULTO - MANCATA ESTENSIONE AL PECULATO MILITARE POSTO IN ESSERE NELLA FORMA DEL PECULATO D'USO, COME CONFIGURATO DAL NOVELLATO ART. 314, SECONDO COMMA, COD. PEN. - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RAGIONE DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CHE NE CONSEGUIREBBE TRA PECULATO D'USO E PECULATO MILITARE D'USO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 416/91. AMNISTIA E INDULTO - MANCATA ESTENSIONE AL PECULATO MILITARE POSTO IN ESSERE NELLA FORMA DEL PECULATO D'USO, COME CONFIGURATO DAL NOVELLATO ART. 314, SECONDO COMMA, COD. PEN. - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RAGIONE DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CHE NE CONSEGUIREBBE TRA PECULATO D'USO E PECULATO MILITARE D'USO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, atteso che il peculato d'uso e' stato introdotto, nell'art. 314 del codice penale, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, successivamente all'entrata in vigore degli impugnati artt. 1 della legge di delega n. 73, e del decreto di concessione di amnistia n. 75 del 1990, e che d'altra parte l'applicabilita' dell'amnistia al peculato militare perpetrato - come nel peculato comune d'uso - mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato, che invece nel codice penale militare di pace non e' prevista e che la Corte costituzionale ha a sua volta escluso potesse esservi introdotta con una sentenza additiva. - S. n. 473/1990.
Manifesta infondatezza della questione, atteso che il peculato d'uso e' stato introdotto, nell'art. 314 del codice penale, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, successivamente all'entrata in vigore degli impugnati artt. 1 della legge di delega n. 73, e del decreto di concessione di amnistia n. 75 del 1990, e che d'altra parte l'applicabilita' dell'amnistia al peculato militare perpetrato - come nel peculato comune d'uso - mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato, che invece nel codice penale militare di pace non e' prevista e che la Corte costituzionale ha a sua volta escluso potesse esservi introdotta con una sentenza additiva. - S. n. 473/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte