Ordinanza 417/1991 (ECLI:IT:COST:1991:417)
Massima numero 17612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
06/11/1991; Decisione del
06/11/1991
Deposito del 19/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 417/91. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DEL P.M. DI ARCHIVIAZIONE PARZIALE - MANCATA CONDIVISIONE DEL G.I.P. - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI POSSIBILE PRONUNCIA DI ARCHIVIAZIONE TOTALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI" E DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 417/91. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DEL P.M. DI ARCHIVIAZIONE PARZIALE - MANCATA CONDIVISIONE DEL G.I.P. - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI POSSIBILE PRONUNCIA DI ARCHIVIAZIONE TOTALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI" E DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' in contrasto con gli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost., che non sia consentito al giudice delle indagini preliminari, a fronte di una richiesta del P.M. di archiviazione parziale e restituzione degli atti per l'ulteriore corso, di pronunciare l'archiviazione dell'intero procedimento. Il ruolo di accertamento, anche d'iniziativa, "della verita' materiale" che il rimettente vorrebbe assegnato al giudice per le indagini preliminari, non solo non corrisponde alla distinzione delle sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione propria del vigente sistema processuale, ma non e' in alcun modo imposto dai principi costituzionali evocati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost.)
Non e' in contrasto con gli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost., che non sia consentito al giudice delle indagini preliminari, a fronte di una richiesta del P.M. di archiviazione parziale e restituzione degli atti per l'ulteriore corso, di pronunciare l'archiviazione dell'intero procedimento. Il ruolo di accertamento, anche d'iniziativa, "della verita' materiale" che il rimettente vorrebbe assegnato al giudice per le indagini preliminari, non solo non corrisponde alla distinzione delle sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione propria del vigente sistema processuale, ma non e' in alcun modo imposto dai principi costituzionali evocati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte