Sentenza 418/1991 (ECLI:IT:COST:1991:418)
Massima numero 17636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  06/11/1991;  Decisione del  06/11/1991
Deposito del 19/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 418/91. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - INTEGRAZIONE AL MINIMO - PERDITA DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE, DAL I OTTOBRE 1983, IN CASO DI CUMULO DI DUE PENSIONI ENTRAMBE INTEGRATE AL MINIMO, PER UNA DELLE PENSIONI - RITENUTA ESCLUSIONE, PER QUESTA, ANCHE DELLA "CRISTALLIZZAZIONE", SUL PRESUPPOSTO CHE LA "CRISTALLIZZAZIONE" SIA STATA PREVISTA SOLO PER ALTRE IPOTESI - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA GARANZIA DEL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI IN CASO DI VECCHIAIA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NON CONDIVISA DALLA CORTE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il contesto normativo nel quale si inserisce l'impugnato art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere interpretato alla luce delle pronunce, intervenute medio tempore, della Corte costituzionale in materia di integrazione al minimo di piu' pensioni. Percio' il diritto alla c.d. "cristallizzazione" della pensione integrata, a seguito della perdita del diritto alla integrazione, previsto dalla disposizione in questione, va riconosciuto non soltanto nell'ipotesi (di cui al primo comma dell'indicato art. 6) di perdita del diritto alla integrazione per superamento dei limiti di reddito, ma altresi' nei casi in cui tale perdita sia avvenuta in forza del divieto (sancito, a partire dal 1 ottobre 1983, dal terzo comma) della doppia integrazione: ne consegue che, a decorrere da tale data, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto alla integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione resta ferma all'importo gia' percepito - in cio', appunto consiste la "cristallizzazione" - senza subire alcuna riduzione, fino al suo riassorbimento, conseguente agli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica. E va quindi respinta la censura di incostituzionalita' prospettata dal giudice a quo in base al contrario assunto che la norma impugnata consentisse la "cristallizzazione" della pensione integrata nella sola ipotesi di perdita del diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Riguardo all'art. 6, terzo comma, del d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638/1983: S. nn. 184/1988 e 503/1988; - Sull'integrazione al minimo, in generale, con riferimenti anche alla succitata disposizione, v.,oltre alle due sentenze sopra indicate: S. n. 314/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte