Sentenza 419/1991 (ECLI:IT:COST:1991:419)
Massima numero 17623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  06/11/1991;  Decisione del  06/11/1991
Deposito del 19/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 419/91. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SFRATTO PER MOROSITA' - MODALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE STABILITE DAL COD. PROC. CIV. - UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DI SFRATTO - MANCANZA DI UN'ORDINANZA DI CONVALIDA - RAPPORTO LOCATIVO COMUNE E RAPPORTO TRA II.AA.CC.PP. E ASSEGNATARI - LAMENTATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - POSSIBILE INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DELLA NORMA IMPUGNATA IN ATTESA DI UNA AUSPICABILE RIFORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La procedura disposta dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che riconosce al decreto di ingiunzione di pagamento, emesso dal giudice su ricorso dell'Istituto autonomo case popolari contro l'inquilino moroso, natura di titolo esecutivo per lo sfratto e per l'esecuzione sui beni mobili del debitore, non e' lesiva degli artt. 3 e 24 Cost.. Non sussiste, infatti, giuridicamente, identita' di situazione tra inquilino di una privata abitazione e concessionario di un alloggio popolare, atteso che, nel primo caso, il rapporto di locazione ha un fine di remunerazione del capitale investito dal proprietario-locatore e, nel secondo, di soddisfacimento dell'obbligo dell'Istituto di fornire l'abitazione popolare a categorie meno abbienti di cittadini con canoni inferiori a quelli correnti sul mercato. Peraltro, in attesa di un'auspicabile riforma, anche nella vigenza dell'attuale disciplina, il giudice puo' adeguarsi ad una interpretazione piu' rispettosa della riconosciuta rilevanza costituzionale del diritto all' abitazione, disponendo, nella pienezza di contraddittorio consentita nella fase di opposizione - ove nel frattempo si sia provveduto al pagamento - la revoca dell'ingiunzione, ovvero la sospensione, con semplice decreto, dell'esecuzione: sospensione che, ammessa originariamente (in base all'ottavo comma della disposizione impugnata) in via di eccezione, "in casi gravi", va ormai considerata - alla luce dell'evoluzione legislativa che per le locazioni si registra riguardo allo sfratto per morosita' - ordinaria regola del giudicare, anche in relazione agli aspetti sociali e umani della situazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Riguardo ai commi terzo e settimo dello stesso art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, dichiarati costituzionalmente illegittimi "nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 cod. proc. civ. per l'ordinario procedimento imgiuntivo": S. n. 159/1969; - Sulla progressiva valorizzazione del diritto a permanere nell'abitazione, a compenso della insufficienza del mercato, sino alla formulazione di un diritto sociale fondamentale all'abitazione che connota la nostra forma di Stato: S. nn. 217/1988 e 404/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte