Sentenza 420/1991 (ECLI:IT:COST:1991:420)
Massima numero 17674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/11/1991; Decisione del
18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Titolo
SENT. 420/91 B. TRASPORTO - TRASPORTO NAZIONALE DI MERCI SU STRADA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - MANCATA PREVISIONE DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE QUALE ECCEZIONE ALLA STABILITA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SULLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 420/91 B. TRASPORTO - TRASPORTO NAZIONALE DI MERCI SU STRADA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - MANCATA PREVISIONE DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE QUALE ECCEZIONE ALLA STABILITA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SULLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La disciplina dei trasporti nazionali di merci su strada, - non paragonabile a quella prevista dalla convenzione di Ginevra per i trasporti internazionali (resa esecutiva in Italia dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1621) data la disomogeneita' dei due sistemi - nell'estendere anche ai casi di dolo e colpa grave i previsti limiti di responsabilita' del vettore per i danni alle cose trasportate, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza connesso alla esigenza di equo contemperamento dell'interesse degli autotrasportatori con l'interesse delle imprese utenti, in quanto, se e' vero che la limitazione di responsabilita' del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese d'autotrasporto per la perdita o avaria delle cose trasportate in costi assicurativi) comporta un contenimento dei prezzi del servizio con benefica incidenza sul prezzo delle merci trasportate, e' anche vero che tale vantaggio e' annullato dal costo supplementare che l'impresa utente deve accollarsi al fine di assicurare per proprio conto il carico, cosi' da garantirsi un equo ristoro - il solo a poter giustificare la suddetta limitazione di responsabilita' del vettore - per il caso di perdita delle merci. Tale costo assicurativo, aggravato dalla estensione del limite di responsabilita' del vettore ai casi di dolo o colpa grave, incide sulla programmazione dei costi delle imprese utenti, compromettendo gli scopi di utilita' sociale che la legge si propone in termini di contenimento dei prezzi di mercato attraverso il calmieramento dei costi di trasporto delle merci. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave.
La disciplina dei trasporti nazionali di merci su strada, - non paragonabile a quella prevista dalla convenzione di Ginevra per i trasporti internazionali (resa esecutiva in Italia dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1621) data la disomogeneita' dei due sistemi - nell'estendere anche ai casi di dolo e colpa grave i previsti limiti di responsabilita' del vettore per i danni alle cose trasportate, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza connesso alla esigenza di equo contemperamento dell'interesse degli autotrasportatori con l'interesse delle imprese utenti, in quanto, se e' vero che la limitazione di responsabilita' del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese d'autotrasporto per la perdita o avaria delle cose trasportate in costi assicurativi) comporta un contenimento dei prezzi del servizio con benefica incidenza sul prezzo delle merci trasportate, e' anche vero che tale vantaggio e' annullato dal costo supplementare che l'impresa utente deve accollarsi al fine di assicurare per proprio conto il carico, cosi' da garantirsi un equo ristoro - il solo a poter giustificare la suddetta limitazione di responsabilita' del vettore - per il caso di perdita delle merci. Tale costo assicurativo, aggravato dalla estensione del limite di responsabilita' del vettore ai casi di dolo o colpa grave, incide sulla programmazione dei costi delle imprese utenti, compromettendo gli scopi di utilita' sociale che la legge si propone in termini di contenimento dei prezzi di mercato attraverso il calmieramento dei costi di trasporto delle merci. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte