Sentenza 420/1991 (ECLI:IT:COST:1991:420)
Massima numero 17675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/11/1991; Decisione del
18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Titolo
SENT. 420/91 C. TRASPORTO - TRASPORTI NAZIONALI DI MERCI SU STRADA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO DOVUTO - DETERMINAZIONE IN MISURA FISSA NON SUPERIORE AL MASSIMO DI CUI ALL'ART. 13 N. 4 LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, INVARIATO DAL 1976 - MANCATA PREVISIONE DI UN MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO DEL MASSIMALE CHE ASSICURI L'ADEGUATEZZA DEL RISTORO - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 420/91 C. TRASPORTO - TRASPORTI NAZIONALI DI MERCI SU STRADA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO DOVUTO - DETERMINAZIONE IN MISURA FISSA NON SUPERIORE AL MASSIMO DI CUI ALL'ART. 13 N. 4 LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, INVARIATO DAL 1976 - MANCATA PREVISIONE DI UN MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO DEL MASSIMALE CHE ASSICURI L'ADEGUATEZZA DEL RISTORO - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La mancata previsione di un meccanismo di aggiornamento del massimale (invariato dal 1976) cui e' commisurato il limite di responsabilita' del vettore per i danni subiti dalle cose trasportate, e' censurabile sotto il profilo della ragionevolezza in quanto la prescrizione del periodico aggiornamento del limite di responsabilita' rientra fra le garanzie di adeguatezza del risarcimento che devono essere predisposte dalla legge affinche' il limite (ved. anche massima B) sia ragionevolmente contemperato con gli interessi degli utenti. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento.
La mancata previsione di un meccanismo di aggiornamento del massimale (invariato dal 1976) cui e' commisurato il limite di responsabilita' del vettore per i danni subiti dalle cose trasportate, e' censurabile sotto il profilo della ragionevolezza in quanto la prescrizione del periodico aggiornamento del limite di responsabilita' rientra fra le garanzie di adeguatezza del risarcimento che devono essere predisposte dalla legge affinche' il limite (ved. anche massima B) sia ragionevolmente contemperato con gli interessi degli utenti. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte