Sentenza 420/1991 (ECLI:IT:COST:1991:420)
Massima numero 17676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/11/1991; Decisione del
18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Titolo
SENT. 420/91 D. TRASPORTO - TRASPORTI NAZIONALI DI MERCI SU STRADA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - COMMISURAZIONE DEL MASSIMALE ALLA PORTATA LORDA DEL MEZZO INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA E VALORE DELLE COSE TRASPORTATE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 420/91 D. TRASPORTO - TRASPORTI NAZIONALI DI MERCI SU STRADA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - COMMISURAZIONE DEL MASSIMALE ALLA PORTATA LORDA DEL MEZZO INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA E VALORE DELLE COSE TRASPORTATE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il metodo di determinazione dell'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 1, comma primo, legge 22 agosto 1985, n. 450, che rinvia all'art. 13, comma quarto, legge n. 298/1976 - il quale commisura il massimale alla portata lorda del mezzo senza riguardo alla natura e al valore delle cose trasportate - non puo' dirsi irragionevole ed inidoneo a garantire un congruo ristoro del danno (salvo quanto affermato nella massima sub C), specialmente se interpretato in un certo senso fra i vari possibili, tenuto conto della possibilita' offerta al mittente, per le merci di valore elevato, di sottrarsi al vincolo delle tariffe a forcella (caratterizzato dalla predeterminazione delle tariffe di trasporto e dall'obbligatorieta' dell'assicurazione delle merci secondo massimali normativamente predeterminati) ripartendo il trasporto in carichi non superiori alle cinque tonnellate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Il metodo di determinazione dell'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 1, comma primo, legge 22 agosto 1985, n. 450, che rinvia all'art. 13, comma quarto, legge n. 298/1976 - il quale commisura il massimale alla portata lorda del mezzo senza riguardo alla natura e al valore delle cose trasportate - non puo' dirsi irragionevole ed inidoneo a garantire un congruo ristoro del danno (salvo quanto affermato nella massima sub C), specialmente se interpretato in un certo senso fra i vari possibili, tenuto conto della possibilita' offerta al mittente, per le merci di valore elevato, di sottrarsi al vincolo delle tariffe a forcella (caratterizzato dalla predeterminazione delle tariffe di trasporto e dall'obbligatorieta' dell'assicurazione delle merci secondo massimali normativamente predeterminati) ripartendo il trasporto in carichi non superiori alle cinque tonnellate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte