Sentenza 420/1991 (ECLI:IT:COST:1991:420)
Massima numero 17690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/11/1991;  Decisione del  18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17673  17674  17675  17676  17677  17691


Titolo
SENT. 420/91 F. TRASPORTO - TRASPORTI NAZIONALI DI MERCI SU STRADA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - INDEROGABILITA' DEL PREVISTO LIMITE DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA GLI AUTOTRASPORTATORI ISCRITTI E QUELLI NON AVENTI TITOLO ALL'ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La categoria degli autotrasportatori iscritti all'albo e quella degli autotrasportatori non aventi titolo all'iscrizione all'albo, che in realta' sono gli spedizionieri-vettori non aventi la qualita' di autotrasportatori ai sensi della legge n. 298/1974, non sono suscettibili di essere messe a confronto ai sensi dell'art. 3 Cost. e deve percio' essere ritenuta insussistente la denunciata violazione del principio di eguaglianza per il carattere di inderogabilita', garantito solo nei confronti degli autotrasportatori iscritti all'albo, della norma che prevede il limite di responsabilita' del vettore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte