Sentenza 420/1991 (ECLI:IT:COST:1991:420)
Massima numero 17691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/11/1991;  Decisione del  18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:  17673  17674  17675  17676  17677  17690


Titolo
SENT. 420/91 G. TRASPORTO - TRASPORTI NAZIONALI DI MERCI SU STRADA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - INDEROGABILITA' DEL PREVISTO LIMITE DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UTENTI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREI O MARITTIMI, PER I QUALI IL REGIME DI INDEROGABILITA' NON VIGE - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La inderogabilita' del limite di responsabilita' del vettore, stabilito solo per i trasporti di merci su strada e non invece per i trasporti resi da vettori aerei o marittimi, trova la sua giustificazione nella rigidita' del sistema delle tariffe a forcella (predeterminazione delle tariffe di trasporto e obbligatorieta' dell'assicurazione delle merci trasportate secondo massimali normativamente determinati) vigente solo per i trasporti su strada e non per i trasporti per mare o per aria, nei quali la deroga al limite di responsabilita' del vettore trova un corrispettivo nell'aumento del prezzo di trasporto non possibile nel sistema delle tariffe a forcella. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, legge 22 agosto 1985, n. 450, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte