Sentenza 422/1991 (ECLI:IT:COST:1991:422)
Massima numero 17613
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
18/11/1991; Decisione del
18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 422/91. REGIONE VENETO - AMBIENTE - RISERVA NATURALE DI MONTE PELMO, MONDEVAL , PASSO GIAU - ISTITUZIONE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE COMPETENZE IN MATERIA DELLA REGIONE VENETO - SPETTANZA ALLO STATO DI POTERI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DA ESERCITARSI CON DELIBERAZIONE COLLEGIALE DEL GOVERNO E NON ATTRAVERSO PROVVEDIMENTO MINISTERIALE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
SENT. 422/91. REGIONE VENETO - AMBIENTE - RISERVA NATURALE DI MONTE PELMO, MONDEVAL , PASSO GIAU - ISTITUZIONE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - RICONOSCIUTA INCIDENZA SULLE COMPETENZE IN MATERIA DELLA REGIONE VENETO - SPETTANZA ALLO STATO DI POTERI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DA ESERCITARSI CON DELIBERAZIONE COLLEGIALE DEL GOVERNO E NON ATTRAVERSO PROVVEDIMENTO MINISTERIALE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
Testo
Alla luce della legislazione che al momento ripartisce le competenze fra Stato e regioni ordinarie in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., in materia di parchi e riserve naturali, l'individuazione di nuovi territori da destinare a riserve, l'istituzione delle stesse, la determinazione dei relativi confini, la fissazione delle misure di salvaguardia, nonche' la perimetrazione provvisoria dell'area protetta, sono poteri spettanti allo Stato "nell'ambito della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, da esercitare su proposta del Ministro dell'ambiente" (art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977), e pertanto possono essere legittimamente esercitati soltanto attraverso una deliberazione collegiale del Governo, non gia' nella forma del decreto ministeriale. Conseguentemente, assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., il decreto 28 dicembre 1990 del Ministro dell'ambiente, con il quale e' stata istituita la riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau" nei comuni di S.Vito e Borca di Cadore, poiche' concreta un esercizio illegittimo del relativo potere statale, comportante la menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 349 del 1986 e dall'art. 7 della legge n. 59 del 1987, deve essere annullato. - Per l'enunciazione dei medesimi principi: S. n. 148/1991; - In materia di individuazione di riserve naturali: S. n. 346/1990.
Alla luce della legislazione che al momento ripartisce le competenze fra Stato e regioni ordinarie in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., in materia di parchi e riserve naturali, l'individuazione di nuovi territori da destinare a riserve, l'istituzione delle stesse, la determinazione dei relativi confini, la fissazione delle misure di salvaguardia, nonche' la perimetrazione provvisoria dell'area protetta, sono poteri spettanti allo Stato "nell'ambito della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, da esercitare su proposta del Ministro dell'ambiente" (art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977), e pertanto possono essere legittimamente esercitati soltanto attraverso una deliberazione collegiale del Governo, non gia' nella forma del decreto ministeriale. Conseguentemente, assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., il decreto 28 dicembre 1990 del Ministro dell'ambiente, con il quale e' stata istituita la riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau" nei comuni di S.Vito e Borca di Cadore, poiche' concreta un esercizio illegittimo del relativo potere statale, comportante la menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 349 del 1986 e dall'art. 7 della legge n. 59 del 1987, deve essere annullato. - Per l'enunciazione dei medesimi principi: S. n. 148/1991; - In materia di individuazione di riserve naturali: S. n. 346/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 83
legge 18/07/1986
n. 349
art. 5
legge 03/03/1987
n. 59
art. 7