Sentenza 423/1991 (ECLI:IT:COST:1991:423)
Massima numero 17647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  18/11/1991;  Decisione del  18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 423/91. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IN BASE ALLA DIFFERENZA TRA IL VALORE INIZIALE E QUELLO FINALE - MANCATA PREVISIONE DI CORRETTIVI PER FENOMENI INFLATTIVI - DETERMINAZIONE DEL MOMENTO INIZIALE RIMESSO ALL'AUTONOMIA DEI COMUNI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, EGUAGLIANZA TRA CONTRIBUENTI E RISERVA DI LEGGE PER LE IMPOSIZIONI PATRIMONIALI - INSUSSISTENZA - QUESTIONI SIMILI GIA' DECISE - NON FONDATEZZA.

Testo
Il sistema adottato per determinare l'imponibile dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (differenza tra il valore iniziale ed il valore finale, senza correttivi per fenomeni inflattivi e con la facolta' per singoli comuni di determinare autonomamente il momento iniziale) mirava ad assicurare un'imposizione atta a rispecchiare la situazione propria di ciascun comune, e non in contrasto, percio', con il principio di eguaglianza. Inoltre detta previsione non e' in contrasto con la riserva di legge stabilita dall'art. 23 Cost., in quanto gli enti impositori non fruivano di un potere illimitato, essendo vincolati a specifiche prescrizioni imposte dal legislatore. Ne' sussiste violazione dell'art. 53, dato che l'aver assoggettato alcune categorie di contribuenti, obbiettivamente determinate, al pagamento dell'imposta de qua non comporta, percio' stesso, lesione del principio di capacita' contributiva; ne' la mancanza di correttivi per i fenomeni inflattivi, successivamente introdotti dalle diverse imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.), concernendo un sistema impositivo successivo, puo' influire sui contenuti di una normativa antecedente con criteri applicativi conformi alle finalita' cui era chiamata ad assolvere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonche' della legge nel suo complesso, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.). - Su analoghe questioni gia' sollevate nei confronti della legge del 1963: S. n. 44/1966; - Riguardo alla legge 26 ottobre 1972, n. 643: S. nn. 126/1979 e 239/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte