Ordinanza 424/1991 (ECLI:IT:COST:1991:424)
Massima numero 17661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  18/11/1991;  Decisione del  18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 424/91. PENSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEGLI ENTI SOPPRESSI TRASFERITO ALLE REGIONI, AGLI ENTI PUBBLICI ED ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - MANCATA PREVISIONE, PER IL PERSONALE TRASFERITO ALLE REGIONI, DELL'APPLICAZIONE DELLA RICONGIUNZIONE SENZA ONERI ANCHE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 482/1988 - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancata estensione del beneficio della gratuita' della ricongiunzione dei servizi, previsti dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, a favore (fra gli altri) del personale degli enti pubblici soppressi trasferito alle Regioni, ai dipendenti cessati dal servizio prima della entrata in vigore della legge stessa - a parte il fatto che tale beneficio costituisce una innovazione estranea all'ambito proprio degli adeguamenti del trattamento pensionistico - non puo' dirsi in se' irragionevole in quanto la fissazione di un momento di decorrenza consegue, in genere, nel caso di modificazione normativa, anche se cio' comporti nel tempo differenziazioni agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti, potendo lo stesso fluire del tempo costituire elemento diversificatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, legge 27 ottobre 1988 n. 482, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte