Sentenza 168/2021 (ECLI:IT:COST:2021:168)
Massima numero 44186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/06/2021;  Decisione del  24/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44182  44183  44184  44185  44187  44188  44189  44190  44191  44192  44193  44194  44195


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di ridondanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito. La Regione articola una puntuale e documentata indicazione degli elementi che comproverebbero le ripercussioni della norma impugnata sulle competenze regionali in materia di organizzazione amministrativa e di autonomia finanziaria.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/11/2020  n. 150  art. 1  co. 2

legge  30/12/2020  n. 181  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte