Sentenza 168/2021 (ECLI:IT:COST:2021:168)
Massima numero 44186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/06/2021; Decisione del
24/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di ridondanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito. La Regione articola una puntuale e documentata indicazione degli elementi che comproverebbero le ripercussioni della norma impugnata sulle competenze regionali in materia di organizzazione amministrativa e di autonomia finanziaria.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di ridondanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito. La Regione articola una puntuale e documentata indicazione degli elementi che comproverebbero le ripercussioni della norma impugnata sulle competenze regionali in materia di organizzazione amministrativa e di autonomia finanziaria.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/11/2020
n. 150
art. 1
co. 2
legge
30/12/2020
n. 181
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte