Ordinanza 427/1991 (ECLI:IT:COST:1991:427)
Massima numero 17640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
18/11/1991; Decisione del
18/11/1991
Deposito del 22/11/1991; Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 427/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - NON PREVISTO OBBLIGO DEL P.M. DI MOTIVARE IL PROPRIO DISSENSO - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DAR LUOGO AL GIUDIZIO ABBREVIATO CONTRO TALE DISSENSO - "IUS SUPERVENIENS" (PER EFFETTO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 427/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - NON PREVISTO OBBLIGO DEL P.M. DI MOTIVARE IL PROPRIO DISSENSO - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DAR LUOGO AL GIUDIZIO ABBREVIATO CONTRO TALE DISSENSO - "IUS SUPERVENIENS" (PER EFFETTO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo, perche' verifichi la rilevanza della questione, sollevata in un giudizio in cui risulta contestato il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione per il quale e' prevista la pena dell'ergastolo, alla luce della sentenza n. 176/1991 - dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen. ("alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta") - per effetto della quale il giudizio abbreviato, per i reati in ordine ai quali e' comminata la pena dell'ergastolo, non e' piu' praticabile. - S. n. 176/1991. V. peraltro O. n. 377/1991, dichiarativa di manifesta infondatezza della sollevata questione, con richiamo a S. n. 81/1991, ed inoltre S. nn. 66/1990, 183/1990 e O. n. 305/1991.
Restituzione degli atti al giudice a quo, perche' verifichi la rilevanza della questione, sollevata in un giudizio in cui risulta contestato il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione per il quale e' prevista la pena dell'ergastolo, alla luce della sentenza n. 176/1991 - dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen. ("alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta") - per effetto della quale il giudizio abbreviato, per i reati in ordine ai quali e' comminata la pena dell'ergastolo, non e' piu' praticabile. - S. n. 176/1991. V. peraltro O. n. 377/1991, dichiarativa di manifesta infondatezza della sollevata questione, con richiamo a S. n. 81/1991, ed inoltre S. nn. 66/1990, 183/1990 e O. n. 305/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte