Sentenza 429/1991 (ECLI:IT:COST:1991:429)
Massima numero 17663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/11/1991;  Decisione del  20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17664  17665  17666  17667


Titolo
SENT. 429/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE ED INTERVENTO IN GIUDIZIO - COSTITUZIONE DI PARTE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE - AMMISSIBILITA' SOLO PER COLORO CHE SONO PARTI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE - POSSIBILI DEROGHE - FATTISPECIE.

Testo
La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente escluso che possano costituirsi nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale soggetti che non sono parti nel giudizio principale. Nella specie, pero', poiche' il giudice del reclamo, proposto dai genitori legittimi del minore infrasedicenne contro il decreto di nomina del curatore speciale per l'azione di disconoscimento della paternita', ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del codice civile anche nella parte in cui non prevede la legittimazione ad agire del preteso padre naturale, e' sorto in questi un interesse diretto a intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalita', perche' dall'esito di tale giudizio dipende il suo diritto di intervento nel giudizio a quo. Pertanto e' ammissibile la sua costituzione nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale limitatamente alla questione che incide sul suo interesse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte