Sentenza 429/1991 (ECLI:IT:COST:1991:429)
Massima numero 17664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
20/11/1991; Decisione del
20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Titolo
SENT. 429/91 B. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - NOMINA DI CURATORE SPECIALE - PROMOVIMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA DA PARTE DEL P.M. - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DELLA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' NELLA FORMULAZIONE RISULTANTE DOPO LA SENTENZA N. 341/1990 - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 429/91 B. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - NOMINA DI CURATORE SPECIALE - PROMOVIMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA DA PARTE DEL P.M. - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DELLA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' NELLA FORMULAZIONE RISULTANTE DOPO LA SENTENZA N. 341/1990 - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
In caso di azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne iniziata dal P.M., il diritto vigente fornisce strumenti sufficienti per proteggere lo stesso contro iniziative avventate e a loro volta i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie. Quando, infatti, la domanda di nomina del curatore speciale e' proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore infrasedicenne, il giudice, a tutela dello stesso, prima di emettere il decreto motivato previsto dall'art. 737 cod. proc. civ., deve allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza del suo interesse all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice deve, tra l'altro, ordinare l'audizione dei genitori legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno eccitato l'iniziativa del pubblico ministero per accertarsi della purezza delle loro intenzioni in quanto il tramite del pubblico ministero, di per se solo, non e' sufficiente garanzia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. in materia anche la sent. n. 341/1990.
In caso di azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne iniziata dal P.M., il diritto vigente fornisce strumenti sufficienti per proteggere lo stesso contro iniziative avventate e a loro volta i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie. Quando, infatti, la domanda di nomina del curatore speciale e' proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore infrasedicenne, il giudice, a tutela dello stesso, prima di emettere il decreto motivato previsto dall'art. 737 cod. proc. civ., deve allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza del suo interesse all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice deve, tra l'altro, ordinare l'audizione dei genitori legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno eccitato l'iniziativa del pubblico ministero per accertarsi della purezza delle loro intenzioni in quanto il tramite del pubblico ministero, di per se solo, non e' sufficiente garanzia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. in materia anche la sent. n. 341/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte