Sentenza 429/1991 (ECLI:IT:COST:1991:429)
Massima numero 17665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
20/11/1991; Decisione del
20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Titolo
SENT. 429/91 C. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - MODALITA' DI ESERCIZIO - PROCEDIMENTO DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE ANZICHE' GIUDIZIO PRELIMINARE DI DELIBAZIONE - DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONI RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 429/91 C. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - MODALITA' DI ESERCIZIO - PROCEDIMENTO DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE ANZICHE' GIUDIZIO PRELIMINARE DI DELIBAZIONE - DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONI RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo all'azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne appartiene alla discrezionalita' del legislatore stabilire se la valutazione dell'interesse del minore debba esser fatta nelle forme del procedimento camerale di nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione, oppure nelle forme di un separato procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilita' dell'azione. Ne' la scelta della prima soluzione, nell'art. 244 cod. civ., comporta una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista dall'art. 274 per l'azione di dichiarazione della filiazione naturale, per la quale e' invece previsto il giudizio di delibazione, data la diversita' dei due casi sotto il profilo delle circostanze idonee a fondare l'azione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguardo all'azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne appartiene alla discrezionalita' del legislatore stabilire se la valutazione dell'interesse del minore debba esser fatta nelle forme del procedimento camerale di nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione, oppure nelle forme di un separato procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilita' dell'azione. Ne' la scelta della prima soluzione, nell'art. 244 cod. civ., comporta una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista dall'art. 274 per l'azione di dichiarazione della filiazione naturale, per la quale e' invece previsto il giudizio di delibazione, data la diversita' dei due casi sotto il profilo delle circostanze idonee a fondare l'azione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte