Sentenza 429/1991 (ECLI:IT:COST:1991:429)
Massima numero 17666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
20/11/1991; Decisione del
20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Titolo
SENT. 429/91 D. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' E NOMINA DEL CURATORE SPECIALE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO ANZICHE' DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - INSUSSISTENZA - SCELTA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 429/91 D. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' E NOMINA DEL CURATORE SPECIALE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO ANZICHE' DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - INSUSSISTENZA - SCELTA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La determinazione del giudice competente a decidere sul disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza. L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario nei casi previsti dall'art. 244, ultimo comma, cod. civ., anziche' al tribunale dei minorenni, non puo' dirsi irragionevole, ne' si possono desumere ragioni in contrario dal paragone con l'art. 274. Mentre l'azione di reclamo della filiazione naturale coinvolge soltanto il rapporto tra il minore e il preteso genitore, l'azione di disconoscimento della paternita' coinvolge anche i rapporti dei genitori legittimi tra loro, nonche' l'interesse generale al mantenimento dell'unita' della famiglia legittima, (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 814, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La determinazione del giudice competente a decidere sul disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza. L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario nei casi previsti dall'art. 244, ultimo comma, cod. civ., anziche' al tribunale dei minorenni, non puo' dirsi irragionevole, ne' si possono desumere ragioni in contrario dal paragone con l'art. 274. Mentre l'azione di reclamo della filiazione naturale coinvolge soltanto il rapporto tra il minore e il preteso genitore, l'azione di disconoscimento della paternita' coinvolge anche i rapporti dei genitori legittimi tra loro, nonche' l'interesse generale al mantenimento dell'unita' della famiglia legittima, (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 814, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte